Firma contro la corruzione per la modifica dell'art 416Ter

.

Libera Associazioni Nomi e numeri contro le mafie. Afragola - Casoria presidio Gerardo D'Arminio

AGGIORNAMENTI IMPEGNI DELLA CAMPAGNA

sabato 22 giugno 2013

ADOTTATO ALL’ UNANIMINITÀ DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA IL TESTO BASE DI RIFORMA DEL 416 TER!



ADOTTATO ALL’ UNANIMINITÀ DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA IL TESTO BASE DI RIFORMA DEL 416 TER!


È stato adottato oggi 20 Giugno 2013 alla Camera, all’unanimità, il testo base definitivo che verrà licenziato giovedì 27 Giugno, salvo emendamenti.

I 100 giorni che i braccialetti bianchi avevano a disposizione per mantenere fede alla richiesta della petizione scadono il 24 giugno. Siamo un po’ in ritado sulla tabella di marcia ma sicuramente la strada è imboccata: l’unanimità in Commissione giustizia è un ottimo passo e un segnale importante lanciato agli altri livelli istituzionali.

Il testo riprende le intenzioni portate avanti da Riparte il 
futuro garantendone un senso completo, in quanto fotografa le diverse possibilità dell’agire criminale. Lo scambio elettorale politico-mafioso avviene infatti mediante l’offerta di denaro ma anche – e soprattutto – di “atre utilità”, ignorate dall’articolo attualmente in vigore. Stiamo verificando nel dettaglio la conformità del testo alle nostre aspettative.

Siamo soddisfatti del parziale risultato, certi che la strada è ancora lunga, ma altrettanto certi di percorrerla insieme. Attorno a questa riforma non possono esserci divisioni e l’unanimità lo conferma.
Un chekpoint fondamentale che arriva entro i tempi promessi alle 250.000 persone firmatarie della petizione online.


Ecco il testo base definitivo:

1. L’articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso).

Chiunque chiede o accetta la promessa di procacciamento di voti, ottenuti con le modalità previste dal terzo comma dell’articolo 416-bis, in cambio della promessa o dell’erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da 2 a 8 anni.

La  pena è aumentata per chi ottiene la promessa o l’erogazione di denaro o altra utilità di cui al primo comma, realizzando la condotta prevista dal terzo comma dell’articolo 416 bis.».

Fonte: www.riparteilfuturo.it  20 Giugno 2013

Nessun commento: